gen 28 2012

Interessante articolo di AcomeA su società rating e gestori di patrimoni

 

 

Il 13 gennaio 2012, l’Agenzia di rating Standard & Poor’s ha annunciato il declassamento del debito pubblico di ben nove Paesi europei, con la perdita della tripla A per la Francia e l’abbassamento di due gradini a BBB+ per l’Italia; la notizia è piombata come una doccia fredda sui mercati finanziari che provavano a risollevarsi dai pesanti ribassi dei mesi precedenti.

 

Le Agenzie di “rating” (S&P, Moody’s, Fitch) erano già da qualche tempo oggetto di critiche riguardo ai metodi ed alla  tempistica del loro operato.  Nell’ultima settimana, in particolare, dopo l’intervento di Mario Draghi, anche le voci più timide si sono levate contro l’intempestività con cui le Agenzie comunicano le modifiche delle loro valutazioni.

 

Se infatti il peggioramento del “rating” da esse assegnato interviene quando ormai il mercato ha già sancito con la discesa dei prezzi l’aumentato rischio di insolvenza di un debitore (e gli esempi sono numerosi…), il loro ruolo si può definire praticamente inutile in termini di valore aggiunto per i gestori di patrimoni e per gli investitori.

 

Si devono condurre tre riflessioni di fondo sull’operato delle Agenzie e sull’utilizzo che ne fa il mercato.

 

1. Gli analisti in generale possono formulare un giudizio sul merito creditizio solo basandosi su dati certi e quindi, per definizione, storici. A maggior ragione, visto l’impatto mediatico globale dei “rating”, gli analisti delle tre Agenzie non possono agire altrimenti.

 

2. Gli investitori professionali, a loro volta, dovrebbero formulare essi stessi giudizi sul merito creditizio degli emittenti coniugando tali giudizi con i prezzi e le valutazioni espresse dal mercato; è il combinato disposto dell’analisi e del livello dei prezzi che dovrebbe suggerire all’investitore la decisione di effettuare l’operazione di acquisto o di vendita.

 

3. Risulta, perciò, autolesionistico ed indice di scarsa responsabilità che i gestori di patrimoni – inserendo il pilota automatico – si vincolino, nei regolamenti dei prodotti finanziari da essi gestiti, ai “rating” delle tre Agenzie per stabilire quali titoli possano essere detenuti nei loro portafogli.

 

In altri termini, perché gli investitori professionali continuano a delegare ad entità esterne le loro decisioni di investimento o disinvestimento, sottraendosi all’esercizio delle proprie competenze e attribuendo alle Agenzie di rating un ruolo che non dovrebbero avere?

 

[via AcomeA]

gen 26 2012

Nuove emissioni di Btp

 

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 30 gennaio 2012, con regolamento 1º febbraio 2012, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º febbraio 2012; prima tranche

scadenza : 1º maggio 2017;

tasso d’interesse annuo lordo : 4,75% il tasso d’interesse da corrispondersi sulla prima cedola, di scadenza 1º maggio 2012, sarà pari allo 1,174451% lordo, corrispondente a un periodo di 90 giorni su un semestre di 182. Le cedole successive sono pagabili il 1º maggio ed il 1º novembre di ogni anno di durata del prestito.

ISIN : da attribuire

ammontare nominale dell’emissione:

da un minimo di 3.000 milioni di euro a un massimo di 4.000 milioni di euro

decorrenza : 1º settembre 2011; undicesima tranche

scadenza : 1º marzo 2022;

tasso d’interesse annuo lordo : 5%

ISIN : IT0004759673

ammontare nominale dell’emissione:

da un minimo di 1.500 milioni di euro a un massimo di 2.000 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione.

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 30 gennaio 2012, con regolamento 1º febbraio 2012, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 aprile 2011; nona tranche

scadenza : 15 aprile 2016;

tasso d’interesse annuo lordo : 3,75%

ISIN : IT0004712748

decorrenza : 1º settembre 2010; tredicesima tranche

scadenza : 1º marzo 2021;

tasso d’interesse annuo lordo : 3,75%

ISIN : IT0004634132

ammontare complessivo, per le due emissioni:

da un minimo di 1.000 milioni di euro a un massimo di 2.000 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno del predetto intervallo di emissione riferito complessivamente ai due prestiti menzionati.

L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate – nel termine previsto dal sottoindicato calendario – mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli “specialisti” nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione – commisurata all’ammontare nominale dei buoni assegnati – pari allo:

- 0,30% per i BTP 4,75% 1.2.2012/1.5.2017,

- 0,40% per i BTP 5% 1.9.2011/1.3.2022,

- 0,30% per i BTP 3,75% 15.4.2011/2016,

- 0,40% per i BTP 3,75% 1.9.2010/1.3.2021.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

Prenotazione da parte del pubblico entro il 27 gennaio 2012

Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 30 gennaio 2012

Regolamento sottoscrizioni 1º febbraio 2012

Dietimi d’interesse da corrispondere:

per i BTP 1.5.2017: —-

per i BTP 1.3.2022: 153

per i BTP 15.4.2016: 109

per i BTP 1.3.2021: 153

Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L’offerta della tranche supplementare è stabilita per ogni emissione, per un importo pari:

- al 25% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.5.2017,

- al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.3.2022,

- al 10% dell’ammontare nominale collocato per i BTP 15.4.2016,

- al 10% dell’ammontare nominale collocato per i BTP 1.3.2021.

Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.

gen 25 2012

Decreto “Cresci Italia” novità in campo assicurativo

 

Nel decreto legge 1/2012 ci sono alcuni articoli che regolano alcune norme in materia tra assicurazioni, banche e consumatori.

L’art. 28 regola la concorrenza sull’offerta di polizze abbinate ai mutui ipotecari, l’art 29 regolamenta il risarcimento delle polizze Rca, l’art 31 sulla contraffazione dei contrassegni assicurativi, art. 32 ispezione del veicolo e scatola nera per ottenere sconti, art. 33 sanzioni per le frodi assicurative, art. 34 obbligo di offrire più preventivi per le polizze Rca.

Art. 28 Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari 1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.


Art. 29 Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica 1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. 2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e’ facolta’ delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento e’ accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validita’ non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente e’ ridotto del 30 per cento.

Art. 31 Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada 1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l’ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalita’ per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco e’ messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli puo’ essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonche’ attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32 Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni 1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.”. 2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis e’ inserito il seguente: «1-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis, nonche’ ai sensi del regolamento dell’ISVAP di cui al comma 1, e’ effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «puo’ prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, e’ acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135». 3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entita’ del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato puo’ procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuera’ le proprie valutazioni sull’entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significativita’, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa puo’ decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessita’ di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa puo’ non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita’ dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’articolo 145, nonche’ il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»; c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non puo’ rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».



Art. 33 Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidita’ derivanti da incidenti 1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola: «micro-invalidita’» e` sostituita dalla seguente: «invalidita’»; 2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente: «2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della societa’ assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita’» sono sostituite dalla seguente: «invalidita’».




Art. 34 Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. 2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 e’ affetto da nullita’ rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

 


gen 25 2012

Nel “Cresci Italia” istituito un c/c di base

Nel DL 1/2012 all’art. 27 sono state emanate norme per costringere le banche e Poste Italiane a proporre alla clientela un c/c con spese molto basse quasi prossime allo zero.

Se le banche e Poste non si adegueranno il Mef interverrà d’autorità.


Art. 27 Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base 1. All’articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7 e’ soppresso; b) il comma 9 e’ sostituito dal seguente: “L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa’ Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessita’ di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonche’ di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza”; c) il comma 10 e’ sostituito dal seguente: “Entro i sei mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato”; d) e’ inserito il comma 10 bis: “Fino all’esito della valutazione di efficacia di cui al comma 10, l’applicazione del comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’ abrogato. Nel caso di valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e’ dettata dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 10″. 2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro novanta giorni alle disposizioni di cui all’articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. 3. I commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.


gen 25 2012

Il decreto “Cresci Italia” istituisce un nuovo tipo di società

Ieri con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Legge 1/2012 meglio noto come decreto “Cresci Italia”.

Nell’art 3 è stato previsto l’istituzione di una nuova tipologia di società riservata agli under 35.

La particolarità di questa Società Semplificata a responsabilità limitata (Ssrl) è che si può costituire con un capitale sociale di un solo euro e senza rivolgersi dal notaio.

Sarebbe auspicabile che in sede di conversione del decreto legge si abolisse il passaggio dal notaio anche per le normali Srl ed Spa. Ricordo che in Inghilterra ed altri paesi da moltissimo tempo si possono costituire società con una sola sterlina andando direttamente al registro dell’imprese. Sarebbe opportuno che anche in Italia prendesse piede questa procedura per tutte le società.

Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di societa’ a responsabilita’ limitata 1. Dopo l’articolo 2463 del codice civile, e’ inserito il seguente articolo: ” Articolo 2463-bis (Societa’ semplificata a responsabilita’ limitata) La societa’ semplificata a responsabilita’ limitata puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta’ alla data della costituzione. L’atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare: 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata e il comune ove sono poste la sede della societa’ e le eventuali sedi secondarie; 3) l’ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro; 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell’articolo 2463; 5) luogo e data di sottoscrizione. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329. L’iscrizione e’ effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l’articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l’iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto. Il verbale recante modificazioni dell’atto costitutivo deliberate dall’assemblea dei soci e’ redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L’atto di trasferimento delle partecipazioni e’ redatto per scrittura privata ed e’ depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale. Quando il singolo socio perde il requisito d’eta’ di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della societa’, e’ escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l’articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta’ in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della societa’, in mancanza si applica l’articolo 2484. La denominazione di societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa’ e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa e’ iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della societa’ e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa’ semplificata a responsabilita’ limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili.”. Dopo il primo comma dell’art. 2484 del codice civile, e’ inserito il seguente: “La societa’ semplificata a responsabilita’ limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta’ di cui all’articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.”. 2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della societa’ e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita’ soggettive dei soci.

gen 25 2012

Mef emissione Ctz e Btp indicizzati inflazione area Euro

 

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 26 gennaio 2012, con regolamento 31 gennaio 2012, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

Certificati di credito del Tesoro “zero coupon” (“CTZ”):

decorrenza : 31 gennaio 2012; prima tranche

scadenza : 31 gennaio 2014

ISIN : da attribuire

ammontare nominale dell’emissione:

da un minimo di 3.500 milioni di euro a un massimo di 4.500 milioni di euro

Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione dell’Area Euro (BTP€i):

decorrenza : 15 settembre 2003; nona tranche

scadenza : 15 settembre 2014

tasso d’interesse reale : 2,15% annuo, pagabile semestralmente

ISIN : IT0003625909

ammontare nominale dell’emissione:

da un minimo di 250 milioni di euro a un massimo di 500 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno dei predetti intervalli di emissione.

L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extra comunitarie indicate nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno dell’importo minimo di un millesimo di euro per i CTZ e di un centesimo di euro per i BTP€i; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate – nel termine previsto dal sottoindicato calendario – mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli “specialisti” nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i certificati assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e, per i BTP€i, con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento; la Banca d’Italia, sulla base del Coefficiente di Indicizzazione riferito al giorno di regolamento, provvederà ad effettuare il calcolo dei controvalori relativi al capitale sottoscritto e ai dietimi da versare.

Agli operatori viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione – commisurata all’ammontare nominale dei buoni assegnati – pari allo:

- 0,20% per i CTZ 31.1.2014

- 0,20% per i BTP€i 15.9.2014.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto nel sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

Prenotazione da parte del pubblico entro il 25 gennaio 2012

Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 26 gennaio 2012

Regolamento sottoscrizioni 31 gennaio 2012

Dietimi d’interesse da corrispondere:

per i BTP€i 15.9.2014: 138

Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti di titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L’offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo pari:

- al 25% dell’ammontare nominale massimo offerto per i CTZ 31.1.2014,

- al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP€i 15.9.2014.

Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” all’assegnazione supplementare vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.

gen 25 2012

Mef nuova emissione Bot

Il MEF ha disposto per il giorno 27 gennaio 2012, con regolamento 31 gennaio 2012, le seguenti aste di BOT:

Importo (in mln. di euro)

Scadenza

Giorni

Semestrali

8.000

31.07.2012

182

Flessibili

3.000

27.12.2012

331

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 12 febbraio 2004, sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 331 giorni la commissione massima è fissata nella misura dello 0,30%.
È da tener presente che il 31 gennaio 2012 vengono a scadere BOT per 7.500 milioni di euro.

I BOT sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento. L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti degli operatori indicati nei decreti di emissione.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II – Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 gennaio 2012, con l’osservanza delle modalità stabilite nei decreti di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l’immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dai decreti di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l’importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nei decreti di emissione.

Gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare al collocamento supplementare dei BOT semestrali, previsto in via automatica per il giorno 30 gennaio 2012.

L’offerta della tranche supplementare è stabilita nella misura del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria. Tale percentuale rappresenta l’importo minimo offerto nel collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di aumentare dopo la chiusura dell’asta ordinaria, per soddisfare le esigenze di domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo.

Gli “Specialisti” che non hanno partecipato all’asta ordinaria non sono ammessi al collocamento supplementare. L’assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell’asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione. In particolare, le richieste di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.30 del 30 gennaio 2012.

La circolazione dei BOT al 16 gennaio 2012 era pari a 145.893 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro a 136 giorni, 52.928 milioni di euro semestrali e 89.465 milioni di euro annuali.

gen 12 2012

Pagamenti elettronici Ue inizia consultazione

 

Eliminare gli ostacoli ai pagamenti sicuri e innovativi con carte, su internet e mobili

Bruxelles, 11 gennaio 2012 – Disporre di un biglietto ferroviario virtuale o restituire una somma a un amico grazie al cellulare, fare la spesa online o pagare all’estero con la carta di debito il modo in cui i cittadini europei fanno acquisti e pagano sta cambiando radicalmente . Un ambiente integrato sicuro e trasparente per i pagamenti in tutta l’UE è in grado di creare mezzi di pagamento più efficienti, moderni e sicuri, a beneficio dei consumatori, dei commercianti e dei fornitori di servizi di pagamento. Basandosi sulla consultazione sul Libro verde avviata oggi, la Commissione invita le parti interessate a presentare pareri che consentano di individuare gli ostacoli a un’ulteriore integrazione del mercato e i modi per eliminarli. Il termine ultimo per inviare i contributi alla consultazione è l’11 aprile 2012.

I pagamenti elettronici sono essenziali per tutti i consumatori, sia in un negozio reale o su internet. Nell’UE sono attivi oltre 700 milioni di carte di pagamento, il commercio elettronico offre notevoli opportunità e il numero di smartphone registra una crescita spettacolare. Il Libro verde analizza gli ostacoli all’integrazione del mercato europeo incontrati da queste promettenti tecnologie di pagamento.

Il Commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha dichiarato in proposito: “L’Europa ha l’opportunità di dare un nuovo senso al concetto di “effettuare un pagamento”. Non potremo tuttavia conseguire questo obiettivo con l’attuale livello di frammentazione del mercato. Pagamenti elettronici sicuri, efficienti, competitivi e innovativi rappresentano un elemento essenziale affinché i consumatori, i commercianti e le imprese possano fruire appieno dei vantaggi del mercato unico, stimolando nel contempo la crescita del commercio elettronico. La consultazione lanciata oggi è pienamente in linea con il mandato della Commissione per quanto riguarda la crescita e la creazione di posti di lavoro e si basa sui risultati già ottenuti nell’ambito dei pagamenti al dettaglio.”

Il Vicepresidente Joaquín Almunia ha aggiunto che “l’inefficienza dei sistemi di pagamento nell’Unione europea fa aumentare indebitamente i costi delle transazioni, mette a repentaglio la competitività mondiale dell’economia europea e ne limita il potenziale di crescita. I consumatori, i commercianti e le imprese meritano servizi di pagamento in sintonia con il ventunesimo secolo: trasparenti, dotati di un vero valore aggiunto e in grado di sfruttare al meglio le tecnologie disponibili”.

Contesto

Il Libro verde valuta l’attuale panorama dei pagamenti per mezzo di carte, internet e dispositivi mobili in Europa, individua i divari fra l’attuale situazione e la visione di un mercato dei pagamenti pienamente integrato nonché gli ostacoli all’origine di tali divari. L’obiettivo del Libro verde è varare un ampio processo di consultazione con le parti interessate al fine di convalidare o integrare l’analisi della Commissione e contribuire a identificare il modo corretto per migliorare l’integrazione del mercato.

I principali problemi individuati nel documento riguardano:

  • l’accesso al mercato e l’entrata dei fornitori di servizi nuovi ed esistenti;
  • la sicurezza dei pagamenti e la protezione dei dati;
  • la trasparenza e l’efficacia della determinazione dei prezzi per i servizi di pagamento;
  • la normalizzazione tecnica;
  • l’interoperabilità tra i fornitori di servizi.

La questione critica a monte di quanto esposto in precedenza è inerente a un’adeguata buona gestione: in altri termini, qual è il modo migliore per attuare i correttivi agli ostacoli identificati in modo da garantire che i vantaggi si realizzino in tempi ragionevoli?

La Commissione si è già occupata di pagamenti per mezzo di carte, soprattutto nell’ambito dell’area unica per i pagamenti in euro (SEPA) e mediante l’applicazione della legislazione in materia di concorrenza (cfr. le decisioni della Commissione nei casi MasterCard e Visa)1 ma i pagamenti su internet e per mezzo di dispositivi mobili rappresentano ancora ambiti d’intervento relativamente nuovi a livello europeo. Nella stesura del Libro verde la Commissione ha pertanto prestato un’attenzione particolare a un’ampia gamma di aree d’intervento che rivestono un potenziale interesse in tali ambiti.

Le risposte al Libro verde devono pervenire entro l’11 aprile 2012. Sulla base di un’accurata analisi dei contributi alla consultazione, entro l’estate 2012 la Commissione annuncerà le fasi successive.

Cfr. anche MEMO/12/6

Ulteriori informazioni

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm

 

1 :

Decisione della Commissione del 19.12.2007 relativa a una procedura ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, caso COMP/34.579 — MasterCard, caso COMP/36.518 — EuroCommerce, caso COMP/38.580 — Commercial Cards e decisione della Commissione dell’8.12.2010 relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 del TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE — caso COMP/39.398 — Visa MIF.

gen 11 2012

Mef emissione Btp

 

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 13 gennaio 2012, con regolamento 17 gennaio 2012, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 novembre 2011; quinta tranche

scadenza : 15 novembre 2014

tasso d’interesse annuo lordo : 6%

ISIN : IT0004780380

ammontare nominale dell’emissione:

da un minimo di 2.000 milioni di euro a un massimo di 3.000 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno del predetto intervallo di emissione.

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 13 gennaio 2012, con regolamento 17 gennaio 2012, l’emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º luglio 2011; nona tranche

scadenza : 1º luglio 2014;

tasso d’interesse annuo lordo : 4,25%

ISIN : IT0004750409

decorrenza : 1º febbraio 2008; diciassettesima tranche

scadenza : 1º agosto 2018;

tasso d’interesse annuo lordo : 4,50%

ISIN : IT0004361041

ammontare complessivo, per le due emissioni:

da un minimo di 1.000 milioni di euro a un massimo di 1.750 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno del predetto intervallo di emissione riferito complessivamente ai due prestiti menzionati.

L’ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all’asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l’emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all’importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all’importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L’importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate – nel termine previsto dal sottoindicato calendario – mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d’Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli “specialisti” nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all’asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d’interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell’impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione – commisurata all’ammontare nominale dei titoli assegnati – pari allo:

- 0,20% per i BTP 6% 15.11.2011/2014

- 0,20% per i BTP 4,25% 1.7.2011/2014

- 0,30% per i BTP 4,50% 1.2.2008/1.8.2018.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l’eventuale versamento di un acconto sull’importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l’importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d’interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

Prenotazione da parte del pubblico entro il 12 gennaio 2012

Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 13 gennaio 2012

Regolamento sottoscrizioni 17 gennaio 2012

Dietimi d’interesse da corrispondere:

per i BTP 15.11.2014: 63

per i BTP 1.7.2014: 16

per i BTP 1.8.2018: 169

Gli operatori “specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L’importo della tranche supplementare è stabilito, per ogni emissione, in misura pari:

- al 10% dell’ammontare nominale massimo offerto per i BTP 15.11.2014,

- al 10% dell’ammontare nominale collocato per i BTP 1.7.2014,

- al 10% dell’ammontare nominale collocato per i BTP 1.8.2018.

Gli “specialisti” che non hanno partecipato all’asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L’assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell’asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli “specialisti” alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l’emissione dei titoli suddetti.

gen 10 2012

Mef nuova emissione Bot

 

Il MEF ha disposto per il giorno 12 gennaio 2012, con regolamento 16 gennaio 2012, un’asta di BOT:

Importo (in mln. di euro) Scadenza Giorni
Annuali 8.500 14.01.2013 364

Ha disposto, inoltre, per il medesimo giorno e con regolamento 16 gennaio 2012, l’emissione di BOT della durata di 136 giorni, con scadenza 31 maggio 2012, per un importo di 3.500 milioni di euro.

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli intermediari, per i BOT a 136 gg. la commissione massima è fissata nella misura dello 0,10%.

È da tener presente che il 16 gennaio 2012 vengono a scadere BOT per 7.700 milioni di euro, tutti relativi al titolo annuale.

I BOT sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione del rendimento. L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti degli operatori indicati nei decreti di emissione.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II – Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 gennaio 2012, con l’osservanza delle modalità stabilite nei decreti di emissione. Si ricorda che in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l’immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all’asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dai decreti di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l’importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nei decreti di emissione.

Gli operatori “Specialisti in titoli di Stato” hanno facoltà di partecipare al collocamento supplementare dei BOT annuali, previsto in via automatica per il giorno 13 gennaio 2012.

L’offerta della tranche supplementare è stabilita di norma nella misura del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta ordinaria. Tale percentuale rappresenta l’importo offerto nel collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di modificare dopo la chiusura dell’asta ordinaria, in base alle esigenze di domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo.

Gli “Specialisti” che non hanno partecipato all’asta ordinaria non sono ammessi al collocamento supplementare. L’assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato determinato nell’asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di emissione. In particolare, le richieste di acquisto dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.30 del 13 gennaio 2012.

La circolazione dei BOT al 2 gennaio 2012 era pari a 141.593 milioni di euro, di cui 52.928 milioni di euro semestrali e 88.665 milioni di euro annuali.

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